#Cotruvoinforma: aggiornamenti Concorsi MEF e MIUR

Documento analizzato su concorsi MEF e MIUR

MEF PRIMO PROFILO

Art. 1. Posti a concorso È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico quantitativo (Codice concorso 01), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 – e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 2. Requisiti di ammissione Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici;

c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1. «laurea triennale» (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: ingegneria dell’informazione (L-08); ingegneria industriale (L-09); scienze e tecnologie informatiche (L-31); scienze economiche (L-33); scienze matematiche (L-35); statistica (L-41);

2. «laurea magistrale» (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: informatica (LM-18); ingegneria gestionale (LM-31); ingegneria informatica (LM-32); matematica (LM-40); sicurezza informatica (LM-66); scienze dell’economia (LM–56); finanza (LM-16); scienze economiche-aziendali (LM-77); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009;

3. «diplomi di laurea» (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM).

Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.

d) Idoneità fisica all’impiego.

L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; siano stati interdetti dai pubblici uffici; siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; siano in possesso di precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere nell’ambito dei compiti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3. Presentazione della domanda. Termini e modalità Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica all’indirizzo https://www.concorsionline.mef.gov.it È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite identificazione attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale) ovvero mediante le apposite credenziali che saranno rilasciate in fase di registrazione

ENTRO IL 26 APRILE

Art. 6. Prove d’esame Le prove del concorso consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Art. 7. Prove preselettive Qualora il numero delle domande risulti pari o superiore a sei volte il numero dei posti messi a concorso, l’amministrazione effettuerà una prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», del 5 giugno 2018 è reso noto il diario della eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 con riguardo alla sottoscrizione e alla consegna delle domande di partecipazione e tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite nel presente bando, i candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione

nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l’esclusione automatica dal concorso. La prova preselettiva, della durata di 80 minuti, da effettuarsi anche con l’ausilio di sistemi computerizzati, consisterà in n. 90 quesiti a risposta multipla, di cui n. 20 di logica e di comprensione del testo e n. 70 tesi a verificare la conoscenza della lingua inglese e delle seguenti materie: economia politica; scienza delle finanze; statistica, calcolo delle probabilità e demografia; econometria; elementi di diritto amministrativo e dell’UE. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito e viene determinato con le seguenti modalità: attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa. Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. La commissione esaminatrice compila la graduatoria secondo l’ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. Saranno ammessi alle prove scritte tutti i candidati che avranno riportato un punteggio minimo pari a 72/90 e, in ogni caso, un numero di candidati non inferiore a sei volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione secondo il suddetto criterio. Per l’espletamento e la gestione della prova preselettiva, l’amministrazione potrà avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o società private specializzate. Nel medesimo avviso del diario della prova preselettiva è indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» nella quale sarà data comunicazione della pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, nonché della sede e del diario delle prove medesime. L’avviso sarà altresì consultabile nell’apposita sezione del sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze, https://www.concorsionline.mef.gov.it Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8. Prove scritte Le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo e si svolgeranno in due diverse giornate. La prima prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella redazione di uno o più elaborati ed ha il fine di verificare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione critica con riferimento alle materie indicate nel presente articolo.

La seconda prova scritta, della durata di sei ore, ha contenuto teorico-pratico ed ha il fine di verificare l’attitudine del candidato all’analisi e alla soluzione di problematiche rientranti nella sfera di attività dello specifico profilo per il quale si concorre nonché la conoscenza della lingua inglese. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi. La commissione esaminatrice procederà alla valutazione della seconda prova solo laddove la prima prova sia stata considerata superata, con una votazione di almeno ventuno trentesimi. Le due prove verteranno su argomenti individuati nelle

materie di seguito elencate: statistica, calcolo delle probabilità e demografia; economia politica; politica economica; economia internazionale; contabilità di Stato e degli enti pubblici; econometria; scienza delle finanze; elementi di economia dei mercati e degli intermediari finanziari; elementi di diritto amministrativo e dell’UE; elementi di informatica e tecniche di programmazione. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua nonché i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non è possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Art. 9. Prova orale La prova orale verterà sulle materie previste dal precedente art. 8, ivi inclusa la lingua inglese, nonché sulle seguenti materie: ordinamento e attribuzioni del Ministero dell’economia e delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell’economia e delle finanze; normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione; utilizzo del personal computer e dei software più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati dovranno consegnare prima della prova orale il proprio curriculum vitae datato e firmato. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nella sede di esame. La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei voti ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell’amministrazione e comunicati con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, qualora il candidato la indichi come canale di comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione verrà indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

MEF SECONDO PROFILO

Art. 1. Posti a concorso È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di novanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico aziendale e contabile (Codice concorso 02), da inquadrare nella terza area funzionale- fascia retributiva F1- e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. Il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al personale appartenente al

ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze. La procedura concorsuale verrà espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive complessive quote d’obbligo. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente. Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati ammessi al concorso, l’amministrazione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove di esame. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati che abbiano superato le prove secondo l’ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al candidato non verrà concesso il beneficio della riserva.

Art. 2. Requisiti di ammissione Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici;

c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1. «laurea triennale» (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze economiche (L-33); 2. «laurea magistrale» (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Ingegneria gestionale (LM-31); Scienze dell’economia (LM–56); Finanza (LM-16); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) Scienze economiche-aziendali (LM-77); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; 3. «diplomi di laurea» (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM). Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.

d) Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

siano stati interdetti dai pubblici uffici; siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; siano in possesso di precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere nell’ambito dei compiti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 7. Prove preselettive Qualora il numero delle domande risulti pari o superiore a sei volte il numero dei posti messi a concorso, l’amministrazione effettuerà una prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale, «Concorsi ed esami», del 5 giugno 2018 è reso noto il diario della eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 con riguardo alla sottoscrizione e alla consegna delle domande di partecipazione e tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite nel presente bando, i candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l’esclusione automatica dal concorso. La prova preselettiva, della durata di 80 minuti, da effettuarsi anche con l’ausilio di sistemi computerizzati, consisterà in n. 90 quesiti a risposta multipla, di cui n. 20 di logica e di comprensione del testo e n. 70 tesi a verificare la conoscenza della lingua inglese e delle seguenti materie: economia ed organizzazione aziendale; contabilità di Stato e degli enti pubblici; ragioneria generale ed applicata; diritto societario; elementi di diritto amministrativo e dell’UE.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito e viene determinato con le seguenti modalità: attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa. Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. La Commissione esaminatrice compila la graduatoria secondo l’ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. Saranno ammessi alle prove scritte tutti i candidati che avranno riportato un punteggio minimo pari a 72/90 e, in ogni caso, un numero di candidati non inferiore a sei volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione secondo il suddetto criterio. Per l’espletamento e la gestione della prova preselettiva, l’amministrazione potrà avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o società private specializzate. Nel medesimo avviso del diario della prova preselettiva è indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale, «Concorsi ed esami», nella quale sarà data comunicazione della pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, nonché della sede e del diario delle prove medesime. L’avviso sarà altresì consultabile nell’apposita sezione del sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze, https://www.concorsionline.mef.gov.it Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8. Prove scritte Le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo e si svolgeranno in due diverse giornate. La prima prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella redazione di uno o più elaborati ed ha il fine di verificare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione critica con riferimento alle materie indicate nel presente articolo. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, ha contenuto teorico-pratico ed ha il fine di verificare l’attitudine del candidato all’analisi e alla soluzione di problematiche rientranti nella sfera di attività dello specifico profilo per il quale si concorre nonché la conoscenza della lingua inglese. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi. La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione della seconda prova solo laddove la prima prova sia stata considerata superata, con una votazione di almeno ventuno trentesimi. Le due prove verteranno su argomenti individuati nelle materie di seguito elencate: economia ed organizzazione aziendale; contabilità di Stato e degli enti pubblici; ragioneria generale ed applicata (ivi incluse: contabilità economico patrimoniale con conoscenza degli standard contabili nazionali OIC e internazionali per il settore pubblico IPSAS/ EPSAS; analisi di bilancio); diritto societario; economia della regolamentazione e della concorrenza; elementi di economia dei mercati finanziari e degli intermediari finanziari; politica economica; elementi di statistica; elementi di diritto amministrativo e dell’UE.

I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua nonché i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non è possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Art. 9. Prova orale La prova orale verterà sulle materie previste dal precedente art. 8, ivi inclusa la lingua inglese, nonché sulle seguenti materie: – ordinamento e attribuzioni del Ministero dell’economia e delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell’economia e delle finanze; normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione; – utilizzo del personal computer e dei software più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati dovranno consegnare prima della prova orale il proprio curriculum vitae datato e firmato. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nella sede di esame. La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei voti ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione e comunicati con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, qualora il candidato la indichi come canale di comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso, almeno 20

giorni prima della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione verrà indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

MEF TERZO PROFILO

Art. 1. Posti a concorso È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di sessanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico-finanziario (Codice concorso 03), da inquadrare nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F1 – e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. Il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze. La procedura concorsuale verrà espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive complessive quote d’obbligo. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente. Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati ammessi al concorso, l’amministrazione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove di esame. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati che abbiano superato le prove secondo l’ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al candidato non verrà concesso il beneficio della riserva.

Art. 2. Requisiti di ammissione Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici;

c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1. laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze economiche (L-33); Scienze matematiche (L-35); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Statistica (L-41); 2. laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze dell’economia (LM–56); Finanza (LM-16); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza della politica (LM-62); Scienze economiche-aziendali (LM77); Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); Studi europei (LM-90); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; 3. diplomi di laurea (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341,

equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM). Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.

d) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; siano stati interdetti dai pubblici uffici; siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; siano in possesso di precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere nell’ambito dei compiti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6. Prove d’esame Le prove del concorso consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Art. 7. Prove preselettive Qualora il numero delle domande risulti pari o superiore a sei volte il numero dei posti messi a concorso, l’amministrazione effettuerà una prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», del 5 giugno 2018 è reso noto il diario della eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 con riguardo alla sottoscrizione e alla consegna delle domande di partecipazione e tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite nel presente bando, i candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l’esclusione automatica dal concorso. La prova preselettiva, della durata di 80 minuti, da effettuarsi anche con l’ausilio di sistemi computerizzati, consisterà in n. 90 quesiti a risposta multipla, di cui n. 20 di logica e di comprensione del testo e n. 70 tesi a verificare la conoscenza della lingua inglese e delle seguenti materie: politica economica; economia internazionale; economia dei mercati e degli intermediari finanziari; diritto del mercato e degli strumenti finanziari; diritto dell’Unione europea. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito e viene determinato con le seguenti modalità: attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa. Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione

dal concorso. La Commissione esaminatrice compila la graduatoria secondo l’ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. Saranno ammessi alle prove scritte tutti i candidati che avranno riportato un punteggio minimo pari a 72/90 e, in ogni caso, un numero di candidati non inferiore a sei volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione secondo il suddetto criterio. Per l’espletamento e la gestione della prova preselettiva, l’amministrazione potrà avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o società private specializzate. Nel medesimo avviso del diario della prova preselettiva è indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», nella quale sarà data comunicazione della pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, nonché della sede e del diario delle prove medesime. L’avviso sarà altresì consultabile nell’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze, https://www.concorsionline.mef.gov.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8. Prove scritte Le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo e si svolgeranno in due diverse giornate. La prima prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella redazione di uno o più elaborati ed ha il fine di verificare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione critica con riferimento alle materie indicate nel presente articolo. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, ha contenuto teorico-pratico ed ha il fine di verificare l’attitudine del candidato all’analisi e alla soluzione di problematiche rientranti nella sfera di attività dello specifico profilo per il quale si concorre nonché la conoscenza della lingua inglese. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi. La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione della seconda prova solo laddove la prima prova sia stata considerata superata, con una votazione di almeno ventuno trentesimi. Le due prove verteranno su argomenti individuati nelle materie di seguito elencate: economia politica; politica economica; economia internazionale; economia dei mercati e degli intermediari finanziari; economia della regolamentazione e della concorrenza; diritto commerciale; diritto dell’Unione europea; diritto internazionale dell’economia e delle organizzazioni internazionali; diritto del mercato e degli strumenti finanziari. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua nonché i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non è possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell’aula ove si svolge la prova.

Art. 9. Prova orale La prova orale verterà sulle materie previste dal precedente art. 8, ivi inclusa la lingua inglese, nonché sulle seguenti materie: ordinamento e attribuzioni del Ministero dell’economia e delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell’economia e delle finanze; normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione; utilizzo del personal computer e dei software più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata

con un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati dovranno consegnare prima della prova orale il proprio curriculum vitae datato e firmato. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nella sede di esame. La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei voti ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell’amministrazione e comunicati con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, qualora il candidato la indichi come canale di comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione verrà indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

FUNZIONARI MIUR

Art. 1. Posti a concorso 1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatré posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica.

2. Il cinque per cento dei posti a concorso è riservato al personale di ruolo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

3. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

4. I duecentocinquantatré posti sono così ripartiti:

Art. 3. Requisiti di ammissione 1. Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

c) Diploma di laurea (DL), oppure laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM) rilasciati da università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande;

d) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

Art. 8. Diario delle prove scritte o preselettive: comunicazioni ai candidati 1. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 maggio 2018 verrà dato avviso delle modalità, della sede, della data e dell’ora di svolgimento delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive o del loro eventuale rinvio. 2. Le medesime informazioni, come anche le altre comunicazioni, saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante pubblicazione nel portale accessibile al seguente indirizzo web: bando253funzionari-miur.cineca.it. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sempre dal suddetto indirizzo all’interno dell’area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite al momento dell’autenticazione.

Art. 10. Prove d’esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura amministrativa, giuridica e contabile, capacità di analisi e sintesi, conoscenze di base delle principali problematiche connesse all’organizzazione ed alle attività del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e delle Istituzioni scolastiche, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

2. La prima prova scritta, la cui durata sarà stabilita dalla commissione, consisterà nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta sintetica. Tale prova avrà ad oggetto le

seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) diritto dell’unione europea; c) diritto amministrativo; d) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni ed ai contratti; e) contabilità pubblica; f) diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; g) elementi di organizzazione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e delle istituzioni scolastiche.

3. La seconda prova scritta, la cui durata sarà stabilita dalla commissione, consisterà nella redazione di un elaborato su uno o più argomenti interdisciplinari riguardanti le materie di cui al comma precedente.

4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

5. È fatto, altresì, assoluto divieto di introdurre ed usare nell’aula d’esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.

6. L’assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.

7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte.

8. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo raccomandata AR, oppure via PEC, laddove fornita, oltre che presso il portale accessibile all’ indirizzo web: bando253funzionari- miur.cineca. it, all’interno dell’area riservata predisposta per ciascun candidato, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.

9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione; b) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; c) elementi sullo stato giuridico del personale scolastico.

10. Nell’ambito della prova orale è, inoltre, prevista la valutazione della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Viene, altresì, accertata la conoscenza, da parte del candidato, dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego.

11. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

12. La commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

Art. 11. Prova di preselezione

1. Nel caso in cui, per l’elevato numero di candidati, si renda necessario effettuare una prova preselettiva, questa consisterà nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel precedente art. 10, da risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta.

2. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione alle prove scritte.

3. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» viene resa nota la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalità, del luogo, della data e dell’ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Ove necessario, lo svolgimento delle prove preselettive potrà essere effettuato ricorrendo a preselezioni decentrate per ambito regionale o interregionale. A tal fine, i candidati vengono suddivisi territorialmente in base all’ambito indicato nella domanda di ammissione al concorso secondo il seguente schema:

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